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09/09/2024
Sospensione della quota capitale delle rate dei finanziamenti

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con il Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché’ per le imprese di interesse strategico nazionale”, di seguito “D.L. Agricoltura”, così come convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2024, n. 101, sono stati introdotti degli interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’ acquacoltura, determinatasi a seguito delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo ucraino, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché al fine di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e quello della pesca e dell’acquacoltura.

Nello specifico, il comma 2 dell’art. 1 “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura” dispone quanto segue.

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacultura che nell’anno 2023:

  • hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 % rispetto all’ anno precedente;

 ovvero

  • hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 % rispetto all’ anno precedente;

e le cooperative agricole che nell’anno 2023:

  • hanno subito una riduzione, pari almeno al 20 % delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente;

previa presentazione di un'autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024.

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del decreto (16-5-24) classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

La scadenza delle garanzie rilasciate dal “Fondo di garanzia per le PMI” o da “ISMEA” è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

2. CONCESSIONI DEL BENEFICIO E RELATIVI EFFETTIVI

La Banca concederà la sospensione della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, qualora l’impresa:

  • attesti mediante un’autocertificazione la presenza delle condizioni di accesso al beneficio previste dalla norma;
  • non presenti esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” alla data di entrata in vigore del decreto (16 maggio 2024).

La sospensione comporterà:

  • lo slittamento della scadenza originaria del Finanziamento, con determinazione della “Nuova Scadenza" (scadenza originaria prorogata per il periodo corrispondente a quello della sospensione) e l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità;
  • l’ammortamento riprenderà dall’ultima rata non sospesa (gennaio 2025) senza alterare la sequenza delle rate;
  • per tutta la durata della sospensione dovranno essere comunque corrisposte, alle scadenze originare, le rate di soli interessi calcolate, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

La sospensione non comporterà:

  • nuovi o maggiori oneri per le parti (quali l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria);
  • la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano ferme e valide tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione le imprese dovranno rivolgersi alla propria Filiale di riferimento.